Lo stato di ebbrezza e il ridotto risarcimento del trasportato
Il trasportato che affianca il conducente ubriaco – in caso di sinistro – può essere concausa del suo ridotto risarcimento? Le compagnie assicurative osservano con attenzione l’evolversi della tematiche nella giurisprudenza.
Ci si interroga sulla possibilità di richiedere il concorso di colpa a carico del trasportato, in caso di sinistro stradale causato dal conducente con un tasso alcolemico oltre il limite consentito per legge. E, se in tal caso, il risarcimento a favore del trasportato debba essere ridotto.
La condotta imprudente da parte del trasportato – che ha accettato di farsi trasportare da un conducente in stato di alterazione – può avere come conseguenza la riduzione del risarcimento del danno. La motivazione risiede nel comportamento del trasportato che accetta consapevolmente di sottoporsi ad un rischio superiore alla norma, conoscendo lo stato di alterazione in cui versava il conducente.
E’ doveroso evidenziare che il tema del concorso del trasportato ha incontrato nella giurisprudenza diverse ed antitetiche soluzioni. Fino al 2017 la Cassazione era favorevole alla corresponsabilità del trasportato in caso di conducente in stato di alterazione. Dopo il 2017 – invece – il ragionamento si è spostato sul rapporto causale che esiste tra la condotta del trasportato e l’evento. Alla luce di tali riflessioni, il concorso di colpa del trasportato non può sussistere nel caso in cui la sua condotta non incida, e non sia inserita, tra le causali che hanno provocato l’evento. Non tutta la giurisprudenza è allineata su tale principio: si propende ad attribuire il concorso di colpa al trasportato sulla base del principio di accettazione del rischio.
Per quanto riguarda invece l’eventuale nullità della clausola di esclusione di garanzia contenuta nel contratto RCA, le sentenze concordano: il diritto del danneggiato non può trovare ostacoli nelle limitazioni di un contratto di cui non è parte, pertanto tale clausola non gli è mai opponibile.